Art. 23.
(Elenco delle specie commercializzabili).

      1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato III annesso alla presente legge.
      2. È consentita la commercializzazione di specie di funghi freschi spontanei e coltivati, non compresi nell'elenco di cui all'allegato III annesso alla presente legge,

 

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provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tale fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a campione sulle partite poste in commercio.